IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale e' stata modificata la tab. XXII dell'ordinamento didattico universitario relativa agli studi per il conseguimento della laurea in matematica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991: "Approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93", che per l'Universita' di Milano prevede, fra l'altro, l'istituzione di un corso di laurea in matematica presso la seconda facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Como; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 29 luglio 1993; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Art. 1. Al titolo VIII, l'art. 71, riguardante le lauree conferite dalla seconda facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Como, e' cosi' riformulato: "La seconda facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Como, conferisce le lauree in fisica, chimica e in matematica".